Legge 22 maggio 1993, n. 159
Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del
contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179
e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.
Art. 2. Non e' considerata a fini di lucro
l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica,
di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività
musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo
di lucro, nè l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi
musicali che non siano acquistabili sul mercato.
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